Il 20 maggio di 40 anni fa nasceva lo Statuto dei lavoratori, la legge 300 del 1970, intitolata ‘Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell’attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento‘. Obiettivo dello Statuto,era quello di tutelare la libertà e la dignità del lavoratore e sostenere la presenza dei sindacati sui luoghi di lavoro.
E’ di Giuseppe Di Vittorio, nel 1952, la prima proposta di uno Statuto dei lavoratori che sarà poi realizzato da Giacomo Brodolini, che con lui era stato al vertice della Cgil nel 1955 come vicesegretario. Nominato ministro del Lavoro socialista nel secondo governo Rumor e fautore della riforma della previdenza sociale del 1969, dell’abolizione delle gabbie salariali e della modifica del collocamento contro il caporalato, Brodolini istituì una commissione nazionale per redigere una bozza di Statuto, alla cui presidenza nominò Gino Giugni.
Brodolini morì pochi giorni dopo aver presentato, nel giugno 1969, il disegno di legge elaborato dalla commissione. La legge n. 300 fu approvata a maggio del 1970, con l’astensione del Partito Comunista che, pur apprezzando la garanzia dei diritti costituzionali prevista per i lavoratori sul luogo di lavoro, lamentava l’esclusione delle tutele per i lavoratori delle aziende più piccole.
Lo Statuto dei lavoratori è la fonte normativa più importante, dopo la Costituzione, in materia di libertà e attività sindacale. In 41 articoli, divisi in 6 titoli, tutela la libertà e la dignità del lavoratore, la libertà e l’attività sindacale, e contiene norme sul collocamento e disposizioni penali.
La prima parte (articoli 1-13) è dedicata alla libertà e dignità del lavoratore e stabilisce: la libertà di opinione politica, religiosa etc, tutelando il lavoratore da discriminazioni dovute a ragioni ideologiche; il divieto di controllare a distanza i lavoratori e di utilizzare guardie giurate per vigilare sull’attività lavorativa; le modalità di svolgimento degli accertamenti sanitari sul lavoratore e le limitazioni di perquisizioni personali; la regolamentazione del potere disciplinare.
Il titolo II (articoli 14-18) ha la funzione di garantire il rispetto delle libertà sindacali, riconosciuta in linea di principio dall’articolo 39 della Costituzione. I titoli III e IV (articoli 19-32) contengono una serie di misure di sostegno delle attività sindacali, mentre il titolo V (articoli 33-34) è dedicato alle norme sul collocamento e infine ci sono le disposizioni finali e penali.
Lo statuto ha 40 anni e proprio come avviene per molti lavoratori “over 40” sembra essere “precario”; c’è chi vorrebbe mantenerlo così com’è poiché ritiene che sia ancora attuale e che grazie all’esperienza maturata potrebbe, mantenendolo nella sostanza, subire solo alcune operazioni di “lifting” per adeguarlo alle nuove esigenze di mercato, come ad esempio nuove regole per i precari per i quali non e’ prevista alcuna tutela, chi invece lo ritiene del tutto superato, perché da allora il mercato del lavoro e’ cambiato e anche lo statuto dovrebbe esserlo di conseguenza, poiché nella sua versione attuale rischia di essere oltre che un “onere “per le aziende anche dannoso per i lavoratori stessi, in quanto manca di quella flessibilità (considerata invece da altri precarietà) che il mercato del lavoro esige.
Uno strumento, lo Statuto dei lavoratori, da alcuni odiato da altri amato al quale però non si può disconoscere l’importanza dei suoi contenuti e l’innovazione ed il cambiamento che ha apportato dalla sua costituzione ad oggi nel nostro Paese non solo per il mondo del lavoro ma per tutta la società.


